Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008,R.R. 5/2007) su tutto il territorio regionale, dalle ore 07.00 dell’8 aprile 2023, sino ad avvenuta revoca, e
D I S P O N E
· per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n.31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
· per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
per l’anno 2023, tra cui i punti 4.4 “periodi a rischio di incendio boschivo “, 4.7 “divieti e le sanzioni” e l’Allegato 1- Classi di rischio dei Comuni ed alla normativa vigente;
· le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi;
· il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione;
· il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per
l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
· gli Enti Locali sono invitati ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubblica tale indicazione;
· devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi.
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