SI INFORMA LA CITTADINANZA DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DELL’ORDINANZA N. 514 DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21 MARZO 2020 VALIDE FINO AL 15 APRILE 2020 SUL NOSTRO TERRITORIO.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia sono adottate le seguenti ulteriori misure:
• È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
• Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
• È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
• Sono vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.
• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
• Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
• Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate.
• Sono sospesi tutti i mercati settimanali scoperti, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
• Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.
• Sono bloccate le slot machine e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.
• Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai.
• Per l’accesso alle attività, deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
• Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale.
• Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, le attività di gestione rifiuti.
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
• In ordine alle attività produttive si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
• Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
• È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza.
• Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre il 24 marzo 2020.
• Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
• Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
• Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
• Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
• Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, fino al 15 aprile 2020 ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
• Sono sospesi gli esami per le patenti di guida. • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
• Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.
COPIA INTEGRALE DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 È SCARICABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
NUMERO VERDE UNICO REGIONALE 800.89.45.45
Per coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori, non andare in pronto soccorso, ma contattare il numero sotto indicato che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare
NUMERO MINISTERO DELLA SALUTE 1500 Per informazioni generali sul Coronavirus
NUMERO UNICO EMERGENZA 112 In caso di altre emergenze