Cambiano in Regione Lombardia le regole per la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali. Con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale lombardo della L.R. n. 38/2015, entrata in vigore il 27 novembre 2015, sono state modificate le previsioni di cui alla L.R. n. 31/2008 e alla L.R. n. 24/2006 in tema di combustione in loco dei residui vegetali, con relativa introduzione di nuove disposizioni in materia. La nuova formulazione dell’art. 45 comma 10 della L.R. n. 31/2008 prevede che “al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d’incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell’anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane. E’ comunque vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, fatte salve le deroghe previste dal regolamento regionale n. 5/2007”.
Si raccomanda di informarsi prima di procedere nel comune interessato.