Regione Lombardia ha dichiarato lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO a partire dalla giornata di giovedì 2 aprile 2015 sino ad avvenuta revoca e dispone:
Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli art. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008.
Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto,senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.2 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 3.3 “divieti, prescrizioni e sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014 – 2016.Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato.Gli Enti Locali sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi