Regione Lombardia ha confermato il divieto generico di combustione anche di piccoli cumuli di residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall’art. 12 bis della lLR 24/06. Ma ha anche previsto di consentirne la combustione per soli due giorni tra il 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. E ciò previa comunicazione al Comune con i dettagli e la conferma che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, in base ai dati ARPA. I comuni dovranno avvertire tempestivamente i soggetti competenti ad effettuare i controlli e il settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.
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