La questione di divieti e deroghe per la bruciatura dei residui vegetali nei boschi sembra essere più chiara dopo il recente intervento di Regione Lombardia che, con una recentissima delibera (n.2525 del 17 10 2014, vedi allegato), ha chiarito i rapporti tra la legge 118/2014 (oggetto di vivace dibattito nei mesi scorsi) e le norme regionali vigenti contro l’inquinamento atmosferico.
Regione Lombardia ha confermato il divieto generico di combustione anche di piccoli cumuli di residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall’art. 12 bis della lLR 24/06. Ma ha anche previsto di consentirne la combustione per soli due giorni tra il 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. E ciò previa comunicazione al Comune con i dettagli e la conferma che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, in base ai dati ARPA. I comuni dovranno avvertire tempestivamente i soggetti competenti ad effettuare i controlli e il settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.