Smaltimento ramaglie e scarti vegetali da ripulitura

Nuove disposizioni.

Le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti (contenute nel decreto legislativo 152/2006) sono cambiate,con l’introduzione nell’ articolo 182 il comma 6 bis  Pertanto,il materiale agricolo e forestale derivante da: Sfalci,potature o ripuliture in loco non è più considerato rifiuto.Di tale materiale è consentita la combustione in loco in piccoli cumuli e in quantità giornaliera limitata e non superiore ai  3 metri cubi per ettaro E’ comunque sempre vietato l’accensioni di fuochi,fiamme nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati con ordinanza da Regione Lombardia.I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere,differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche,climatiche o ambientali sfavorevoli,con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili (PM10)

 

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