Nell’imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi la regione dispone che a partire dal 21 febbraio 2009 vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 Novembre 2000 n° 353 ed all’articolo 1 della legge regionale n° 3 del 7 febbraio 2006. Pertanto è assolutamente vietato per tale periodo su tutto il territorio regionale l’accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri senza eccezione alcuna. Sono inoltre vietati nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate. Sono da ritenersi vietate anche le seguenti azioni: fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producano braci e faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio.
Facebook
Meteoblue
Defibrillatore Automatico (DAE)
45°55'56.0"N 9°29'16.3"E
Idranti Comune di Moggio
Piazzola di carico elicottero Combalino
N 45°54'47.52" E 9°29'41.266"
N 45.91320008775193
E 9.49479620731853Invaso idrico Artavaggio
N 45°55'43.265'' E 9°31'33.057''
N 45.9286847
E 9.525849166666667Allerte di protezione civile
Moggio: zona omogenea IM-05 rischio idrogeologico,idraulico,temporali forti e vento forte.
Zona omogenea NV-05 rischio neve
Zona omogenea 56 per rischio Valanghe
Zona omogenea F5 rischio Incendio BoschivoRadar Lombardia
Comune di Moggio
Provincia di Lecco
Regione Lombardia
Protezione Civile Nazionale
Soccorso Alpino
Numero Unico per Le emergenze
Vigili del Fuoco
Geoportale incendi boschivi